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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 998
Indennità di assicurazione

L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero sino a concorrenza di € 2.685,58.

Per il conseguimento delle indennità, il vettore può agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato.

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