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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 913
Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volontà dell'esercente o del lavoratore, purché ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.

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