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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 975
Limite del risarcimento

(1)

Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di € 56,81 per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico massimo, secondo le indicazioni del...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 15, comma 2, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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