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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 910
Indennità per perdita degli indumenti

In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

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