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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 946
Mancata partenza del passeggero

Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di...

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