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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 953
Riconsegna delle cose

(1)

Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 14, comma 15, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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