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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 956
Documento del trasporto

(1)

Nel trasporto di cose il mittente può chiedere al vettore che siano emesse una lettera di trasporto aereo o tante lettere quanti sono i colli da trasportare.

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 14, comma 17, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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