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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 947
Impedimenti del vettore

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa...

Note:
(1)

Le parole: «le misure da applicare in caso di violazione» sono state sostituite dalle attuali da: «le modalità ...» fino alla fine del comma dall'art. 14, comma 10, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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