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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 609
Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione

(1) (2)

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. i), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

(2)

Il D.L. n. 132/'14 (così come convertito in legge), meglio noto come "Decreto giustizia", nell'introdurre una serie di misure volte a semplificare e ad accelerare il processo di esecuzione forzata, ha anche - all'art. 19, comma 1, lett. i) - riscritto l'art. 609 c.p.c. in materia di provvedimenti relativi a mobili estranei all'esecuzione.

Per effetto della nuova formulazione ora è previsto, in particolare, che, quando nell'immobile oggetto di esecuzione si trovino beni mobili, l'ufficiale giudiziario intimi alla parte tenuta al rilascio (ovvero a colui al quale gli stessi risultino appartenere) di asportarli, entro un termine perentorio all'uopo assegnato e che, laddove tale termine trascorra infruttuosamente, lo stesso ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determini "il presumibile valore di realizzo dei beni" ed indichi "le prevedibili spese di custodia e di asporto".

Nel caso in cui il valore dei beni in questione appaia superiore ai costi di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, sempre a spese della parte istante, dovrà nominare un custode incaricandolo di trasportare gli oggetti lasciati dall'esecutato in altro luogo. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese, i beni verranno considerati abbandonati e, salva diversa richiesta della parte istante, ne dovrà essere disposto "lo smaltimento o la distruzione": Tutto questo a condizione, tuttavia, che non appaia "evidente" l'utilità di procedere ad un tentativo di vendita senza incanto, secondo le modalità stabilite dal giudice dell'esecuzione. Ove così fosse si dovrà, infatti, procedere ad esperire tale tentativo e, nel caso la vendita andasse a buon fine, la somma ricavata dovrà essere impiegata per il pagamento delle spese inerenti la custodia, l'asporto e la vendita.

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