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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 669 terdecies
Reclamo contro i provvedimenti cautelari

(1) (2) (3)

Contro l'ordinanza con la quale è stato...

Note:
(1)

Articolo aggiunto dall'art. 74, comma secondo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993. Si veda anche l'art. 4, comma 5, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 253 del 23 giugno 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 4.1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta il comma precedente:

«Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma».

(5)

Le parole: «contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello» sono state soppresse dall'art. 108 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(6)

Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 4.2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

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