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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 647
Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo (1). Nel primo caso il giudice deve...

Note:
(1)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 102 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice di pace, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto».

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