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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 630
Inattività delle parti

(1)

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (562, ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2)

Le parole: «alle parti,» sono state inserite dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 49, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza.».

(4)

Le parole: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4 quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono state inserite dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56.

(5)

Le parole da: «da parte del debitore ...» fino a: «... comunicazione dell'ordinanza e» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 43), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1981, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma, nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629, il reclamo previsto nell'art. 630, ultimo comma stesso, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

(7)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 17 marzo 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

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