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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 618
Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Il giudice dell'esecuzione (484) fissa con decreto (135) l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 15 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Si riporta il comma precedente: «All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli artt. 175 ss. all'istruzione della causa, che è poi decisa [dal collegio] con sentenza non impugnabile».

Questo comma è stato così sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 15 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Si riporta il comma precedente: «All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli artt. 175 ss. all'istruzione della causa, che è poi decisa [dal collegio] con sentenza non impugnabile».

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