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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 624 bis
Sospensione su istanza delle parti

(1)

Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti...

Note:
(1)

L'originario articolo 624 è stato così sostituito dagli attuali articoli 624 e 624 bis dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 42), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. s), della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e da ultimo modificato dall'art. 18 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso D.L. n. 35/2005 come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

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