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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 645
Opposizione

(1)

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (637,...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2)

Per il giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali si vedano l'art. 30 L. 13 giugno 1942, n. 794 e l'art. 14 del D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150.

(3)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1 della L. 29 dicembre 2011, n. 218.

(4)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 78, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98. A norma dell'art. 78, comma 2, del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto.

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