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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 631
Mancata comparizione all'udienza

(1)

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e), n. 43 bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. t), della L. 28 dicembre 2005, n. 263, dopo le parole: «all'udienza» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,».

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

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