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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 669 nonies
Inefficacia del provvedimento cautelare

(1)

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio (152, ...

Note:
(1)

Articolo aggiunto dall'art. 74, comma secondo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993. Si veda anche l'art. 4, comma 5, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 47, lett. c), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 47, lett. c), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(4)

Per la esecutorietà delle decisioni in materia civile e commerciale si veda la L. 21 giugno 1971, n. 804, di ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 (G.U. 8 ottobre 1971, n. 254). Per la esecutorietà di decisioni arbitrali, si vedano la L. 19 gennaio 1968, n. 62, adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (G.U. 21 febbraio 1968, n. 46); la L. 10 maggio 1970, n. 418, ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 (G.U. 6 luglio 1970, n. 167).

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