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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 667
Mutamento del rito

(1)

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 73 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

Il testo precedente, quale risultava dalle modifiche apportate dall'art. 6 L. 30 luglio 1984, n. 399, disponeva: «(Decisione del merito). Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti è sempre competente il pretore adito, davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione del merito, se la causa è di sua competenza.

«Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa.

«Nel caso previsto nell'art. 659, se la controversia riguarda uno dei rapporti indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 429, il termine per la riassunzione non può essere inferiore a venti giorni, e la parte interessata deve provvedere alla denuncia all'associazione sindacale [a norma dell'art. 430] entro cinque giorni dall'ordinanza di rimessione».

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