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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 654
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione (1) scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione...

Note:
(1)

Le parole: «del giudice di pace, del pretore o del presidente» sono state sostituite dalle parole: «del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione» a norma dell'art. 103 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 45, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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