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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 619
Forma dell'opposizione

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale (832 ss., 942 ss. c.c.) sui beni pignorati può proporre opposizione con...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 17 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Si riporta il comma precedente: «Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175 ss.; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore».

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