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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 633
Condizioni di ammissibilità

Su domanda (638, 640) di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili (...

Note:
(1)

Per la liquidazione degli onorari e dei diritti agli avvocati si vedano il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36; la L. 13 giugno 1942, n. 794, modif. con L. 19 dicembre 1949, n. 957.

(2)

Si vedano la L. 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento); il D.M. 27 novembre 2001 (tariffa).

(3)

Sulle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato si veda l'art. 14 del D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150.

(4)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231. A norma dell'art. 11, comma 1, del citato D.L.vo le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

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