Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 616
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione

(1) (2)

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Si riporta l'articolo precedente:

«616. (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli artt. 175 ss.; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa».

(2)

Si veda l'art. 58, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che così dispone: «2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.».

(3)

Questo periodo è stato soppresso dall'art. 49, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?