Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 663
Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato

(1)

Se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che...

Note:
(*)

Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 22 dicembre 1973, n. 841, successivamente abrogata dall'Allegato A, previsto dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 147 del 25 giugno 2008).

(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 46, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 663 (Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato)

Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione (657) l'apposizione su di essa della formula esecutiva (475); ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione (164), se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore (668).

[Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data della apposizione] *.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone (658), la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tal caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione (119, 478, 6682).».

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?