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Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 669 octies
Provvedimento di accoglimento

(1)

L'ordinanza (134) di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito,...

Note:
(*)

Comma a differenza degli altri riportati non applicabile ai fini della disciplina della sospensione delle decisioni assembleari impugnate, a tenore dell'art. 1137 del Codice civile, come modificate dall'art. 15 della L. n. 220/2012 sulla riforma del condominio.

(1)

Articolo aggiunto dall'art. 74, comma secondo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993. Si veda anche l'art. 4, comma 5, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673.

(2)

Le parole: «trenta giorni» sono state così sostituite dalle attuali: «sessanta giorni» dall'art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(3)

Questo comma è stato dapprima aggiunto dall'art. 31, comma 2, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente così modificato dall'art. 19, n. 18, del D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387.

(4)

Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 5 gennaio 1994, n. 25, a decorrere dal 18 aprile 1994.

(5)

Le parole: «e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del codice civile» sono state inserite dall'art. 3, comma 47, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 2.3), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 50, comma 2, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(8)

Le parole: «primo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «sesto comma» dall'art. 50, comma 2, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(9)

Le parole: «né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società,» sono state inserite dall'art. 3, comma 47, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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