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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 669 quaterdecies
Ambito di applicazione

(1) (2) (3) ...

Note:
(1)

Articolo aggiunto dall'art. 74, comma secondo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993. Si veda anche l'art. 4, comma 5, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 16 maggio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo e dell'art. 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 28 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669 quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 10 novembre 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669 quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669 terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696 bis del medesimo codice.

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