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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 669 decies
Revoca e modifica

(1)

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies, nel corso...

Note:
(1)

Articolo aggiunto dall'art. 74, comma secondo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993. Si veda anche l'art. 4, comma 5, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673.

(2)

Il primo comma di questo articolo è stato così sostituito dagli attuali primo e secondo comma, dall'art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 3), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta il comma precedente:

«Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze».

(3)

Le parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 47, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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