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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 611
Spese dell'esecuzione

Nel processo verbale (126) l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese (...

Note:
(1)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell'esecuzione» dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2)

Le parole: «a norma degli articoli 91 e seguenti» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 39), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

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