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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 696
Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un accertamento tecnico (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 471 del 22 ottobre 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 257 del 19 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 5.1), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(4)

Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 5.2), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(5)

Le parole: «, il pretore» sono state soppresse dall'art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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