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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 610
Atti preliminari

1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai...

Note:
(1)

Le parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 61, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(2)

L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis dall'art. 6, comma 2, lett. a), della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(3)
(4)

Le parole: «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio», sono state così sostituite dalle attuali: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611» dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 120. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 120. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

(6)

L'ultimo periodo di questo comma è stato soppresso dall'art. 6, comma 2, lett. c), della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 62, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

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