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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 676
Altre competenze

(1)

1. Il giudice dell'esecuzione (665) è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 15 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo e degli articoli 666, comma 3, e 667, comma 4, c.p.p, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.

(2)

Si vedano gli artt. 47 e 47 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, come sostituiti dagli artt. 11 e 12 della L. 10 ottobre 1986, n. 663, recante modifiche della suddetta normativa.

(3)

Le parole: «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2 bis», inserite dall'art. 39, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. dd), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(4)

Le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 262», inserite dall'art. 2, comma 613, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, sono state successivamente soppresse dall'art. 2, comma 9, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2008, n. 181.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 30 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(6)
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