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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 611
Procedimento in camera di consiglio

(1)

1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo...

Note:
(1)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 120. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge (411, 4289), la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non è diversamente stabilito (32, 413, 48, 305, 311) e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi (5854) e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.».

A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

(4)

Questo comma, è stato inserito dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

Questo comma, è stato inserito dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

(5)

Questo periodo è stato così sostituito dall'attuale dall'art. 11, comma 2, lett. b), del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 120. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

(6)

Questo comma, inserito dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. c), del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 120. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

Questo comma, inserito dall'art. 35, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, lett. c), del D.L. 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 120. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

A norma dell'art. 94, comma 2, del predetto D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come, da ultimo, modificato dall'art. 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

(7)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 3, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

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