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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 658
Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (199 ss. c.p.), diversa dalla confisca (240 c.p.), ordinata con...

Note:
(1)

Modalità particolari di esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti dei collaboratori di giustizia sono previste dagli artt. 13 bis del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82 e dal D.M. 23 aprile 2004, n. 161.

Per i minorenni si vedano gli artt. 36 e 40 del D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448. Per l'individuazione del P.M. competente alla trasmissione all'estero di sentenze di condanna si veda l'art. 4 del D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161.

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