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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 629 bis
Rescissione del giudicato

(1)

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 71, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, è stato così sostituito dall'art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 exart. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 629 bis - (Rescissione del giudicato)

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».

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