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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 653
Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare

(1) (1)

1. La sentenza penale irrevocabile (...

Note:
(1)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97.

(2)

Le parole: «non costituisce illecito penale ovvero» sono state inserite dall'art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97.

(3)

La sentenza per frode in competizione sportive non influisce in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi (art. 2 comma 1 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di frode in competizioni sportive).

(4)

Si veda anche l'art. 117 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui si riporta il testo:

«117. (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale). Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso».

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97. La Corte costituzionale, con sentenza n. 394 del 25 luglio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore.

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