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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 694
Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese (691) non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto...

Note:
(1)

Si veda il R.D.L. 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla pubblicazione delle sentenze penali nei giornali.

Per altri casi di pubblicazione si vedano le seguenti disposizioni:

a) art. 9 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, in tema di reati commessi mediante pubblicazione in un periodico;

b) art. 6 della L. 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

c) artt. 28, quinto comma, e 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, in tema di violazioni alla citata legge;

d) art. 178 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;

e) art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova disciplina sui reati fiscali;

f) art. 26 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251, recante disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

g) art. 76 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

(2)

Le parole poste fra parentesi quadrate sono state abrogate dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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