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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 696 quinquies
Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

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