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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 665
Giudice competente

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (1).

2. Quando è stato proposto appello (...

Note:
(1)

A norma dell'art. 15 della L. 20 dicembre 2012, n. 237, in materia di esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale, il giudice competente ai sensi di questo comma, è la Corte di appello di Roma.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dagli attuali commi 4 e 4 bis dall'art. 206 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo; se sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente il giudice ordinario».

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