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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 623
Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622 (185, ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 3 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa lettera e dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice.

La medesima Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa lettera e dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 18 gennaio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, c.p.p., e di questa lettera nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

(3)

Le parole: «, 4 e 5 bis» sono state così sostituite dalle attuali: «e 4» dall'art. 35, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(4)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 11, comma 4, della L. 28 aprile 2014, n. 67.

A norma dell'art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

(5)

Questa lettera è stata inserita dall'art. 35, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(6)

Le parole: «in composizione collegiale» sono state aggiunte dopo le parole: «o di un tribunale» dall'art. 205 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(7)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 205 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«d) se è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata».

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