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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 696 sexies
Poteri del Ministro della giustizia

1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non...

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