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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 664
Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta (1), sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 44, 48, 133, 147, 231, 616, 634 e 694 di questo codice.

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si veda ora l'art. 202 del medesimo provvedimento, di cui si riporta il testo:

«202 (L). (Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali). 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili».

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