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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 672
Applicazione dell'amnistia e dell'indulto

1. Per l'applicazione dell'amnistia (151 c.p.) o dell'indulto (174 c.p.) il giudice dell'esecuzione (...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 29 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(2)

Si vedano gli artt. 53 ss. della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

(3)

A norma degli artt. 47 ss. della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, come modificati dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663, le misure alternative alla detenzione sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

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