Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 659
Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza (677 ss.) deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna...

Note:
(1)

Dopo la sostituzione dell'art. 656 con L. 27 maggio 1998, n. 165, il rinvio va interpretato al comma 3 e non più 4.

(2)

Le parole: «per uno dei delitti» sono state così sostituite dalle attuali: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati,» dall'art. 2, comma 11, lett. d), della L. 27 settembre 2021, n. 134.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?