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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 696 octies
Modalità di esecuzione

1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.

2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui...

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