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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 616
Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

(1)

1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso (615), la parte privata che lo ha proposto è...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 13 giugno 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

(2)

Le parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 64, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 65, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

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