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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 696 quater
Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie

1. L'autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.

2. L'autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i...

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