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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 660
Esecuzione delle pene pecuniarie

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1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il...

Note:
(1)

Questo articolo, abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poi ripristinato in merito della Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 18 giugno 2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 113, nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p., è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 660 - (Esecuzione delle pene pecuniarie)

1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (att. 181).

2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente (677) per la conversione (136 c.p.), il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità (reg. 30) del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89, 534). Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata (att. 182; reg. 30).

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133 ter del codice penale se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo (172, 173 c.p.), non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.

4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione (588).».

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