
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con...
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 27 maggio 1998, n. 165. Per l'individuazione del P.M. competente alla trasmissione all'estero di sentenze di condanna si veda l'art. 4 del D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161.
Si veda l'art. 1 della L. 26 novembre 2010, n. 199, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
Le parole: «nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» sono state inserite dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Le parole: «e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. cc), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.
Questo comma è stato inserito dell'art. 15 bis, comma 2, lett. c), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.
Le parole: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.
Le parole: «ovvero a quattro» sono state così sostituite dalle attuali: «o sei» dall'art. 4 undevicies, comma 1, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Le originarie parole: «consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare» sono state così sostituite dalle attuali ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Le parole da: «nonché la certificazione . . .» sino alle parole: «. . . decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 e poi così sostituite dalle attuali: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico» dall'art. 4 undevicies, comma 1, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2 marzo 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Le parole: «dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato» sono state inserite dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Le parole: «prescritta o necessaria, questa» sono state così sostituite dalle attuali: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,» dall'art. 4 undevicies, comma 1, lett. b), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Questo periodo è stato inserito dall'art. 10, comma 1, lett. d), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Il periodo precedente: «Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza» è stato così sostituito dall'attuale: «Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta» dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 ottobre 2018, n. 123.
Le parole: «Salva la disposizione del comma 8 bis,» sono state inserite dall'art. 10, comma 1, lett. e), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4 undevicies, comma 1, lett. c), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Questo comma è stato inserito dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Le parole: «624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625» sono state così sostituite dalle attuali: «572, secondo comma, 612 bis, terzo comma» dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), punto a), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.
Le parole da: «nonché di cui agli articoli ...» fino a: «... numero 11 bis), del medesimo codice,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
Le parole fra parentesi quadrate sono state poi soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), punto a), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.
Le parole da: «, fatta eccezione ...» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall'art. 4 undevicies, comma 1, lett. d), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 125 del 1° giugno 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa lettera, come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera m), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 90 del 28 aprile 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa lettera, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 20 gennaio 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa lettera, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423 bis, secondo comma, del codice penale.
Questa lettera è stata soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), punto b), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 9 della L. 5 dicembre 2005, n. 251. A norma dell'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, la disposizione di cui a questa lettera non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
Questo comma è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 112.
Le parole: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4 bis non supera i limiti indicati dal comma 5,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 4), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.
Le originarie parole: «, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare» sono state così sostituite dalle attuali: «alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5» dall'art. 10, comma 1, lett. g), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Esigenze peculiari che giustificano modalità particolari di esecuzione delle pene detentive sono previste per gli appartenenti alle forze di polizia (art. 79 della L. 1 aprile 1981, n. 121), per la polizia penitenziaria (art. 20 della L. 15 dicembre 1990, n. 395) e per i collaboratori di giustizia (art. 13 bis del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82 e D.M. 23 aprile 2004, n. 161).
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2024, n. 112.