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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 666
Procedimento di esecuzione

1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero (655), dell'interessato o del difensore (reg. 29).

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 135 del 21 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma e degli articoli 678, comma 1 e 679, comma 1, c.p.p, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 97 del 5 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma e dell'art. 678, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 15 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma e degli articoli 667, comma 4, e 676 c.p.p, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.

(4)

Le parole: «; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» sono state così sostituite dalle attuali: «.A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato» dall'art. 39, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola».

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