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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 684
Rinvio dell'esecuzione

1. Il tribunale di sorveglianza (677) provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata ...

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 55 e 56 della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990, n. 274 ha dichiarato l'illegittimità di questo comma nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull'istanza di differimento della pena proposta ai sensi dell'art. 1471, n. 1, c.p.

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