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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 662
Esecuzione delle pene accessorie

1. Per l'esecuzione delle pene accessorie (19, 28 ss. c.p.), il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli artt. ...

Note:
(1)

Per una attività preliminare agli adempimenti di cui all'art. 662 si veda l'art. 3 del D.M. 4 agosto 1994, n. 569, sull'esecuzione della pena accessoria conseguente a condanna per discriminazioni o genocidio.

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